Art. 21
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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 16 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), articoli 2 e 3).
[2]Le rendite nominative o miste possono trasferirsi, dividersi, o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi, a volonta' dei titolari. Possono ancora tramutarsi in rendite al portatore, qualora non siano soggette a vincolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva