Art. 22

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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 18 e 23 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 1).

[2]Per la traslazione delle rendite nominative o miste e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve esser dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:

[3]1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale, o amministrativo;

[4]2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;

[5]3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale dal Debito pubblico o presso un'Intendenza di finanza, con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.

[6]Potra' altresi' il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato, con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

[7]L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche la identita' personale e la capacita' giuridica dei firmatari.

[8]In ogni caso si dovra' fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art22 · fonte su Normattiva