Art. 23
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[2]Le rendite nominative possono convertirsi in rendite miste con le formalita' prescritte nel precedente articolo, ed anche sopra semplice domanda con firma autenticata a norma dell'articolo medesimo.
[3]Le rendite miste si possono convertire in nominative sulla semplice richiesta del titolare.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva