Art. 23

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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 18 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 3 - Legge 24 dicembre 1938, n. 750, art. 1).

[2]Le rendite nominative possono convertirsi in rendite miste con le formalita' prescritte nel precedente articolo, ed anche sopra semplice domanda con firma autenticata a norma dell'articolo medesimo.

[3]Le rendite miste si possono convertire in nominative sulla semplice richiesta del titolare.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art23 · fonte su Normattiva