Art. 24
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[2]La traslazione delle rendite nominative o miste potra' anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato di iscrizione.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva