Art. 25
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[2]Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto, nonche' i tramutamenti delle rendite nominative o miste, nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere, consistente in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui si sara' aperta la successione.
[3]Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione o il tramutamento non potranno aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e se questa non sia passata in giudicato.
[4]Nel caso di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni o i tramutamenti avranno luogo in conformita' delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.
[5]Anche nei casi di morte o di fallimento, la domanda di traslazione o di tramutamento deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente abbia espressamente ordinato che la traslazione o il tramutamento abbiano luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione o il tramutamento non potranno eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalita' prescritte all'articolo 48, e dopo spirato il termine ivi stabilito, e salvo, per le rendite miste, il disposto dell'art. 51.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva