Art. 26

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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 20 - Legge 11 agosto 1870, numero 5784, alleg. D, art. 2 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª, art. 2 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 2).

[2]Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del cessionario o dell'aggiudicatario per sentenza delle rendite nominative o miste oppure del creditore ipotecario, o dell'usufruttuario delle rendite nominative, gli eredi e legatari o loro aventi causa devono presentare il titolo legale a possedere, richiesto, nell'articolo precedente, per la successione del titolare.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art26 · fonte su Normattiva