Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →
[2]Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del cessionario o dell'aggiudicatario per sentenza delle rendite nominative o miste oppure del creditore ipotecario, o dell'usufruttuario delle rendite nominative, gli eredi e legatari o loro aventi causa devono presentare il titolo legale a possedere, richiesto, nell'articolo precedente, per la successione del titolare.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva