Art. 28
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[2]Per le successioni aperte all'estero del titolare delle rendite nominative o miste, del cessionario, dell'aggiudicatario per sentenza o del creditore ipotecario, il titolo legale a possedere deve risultare da un decreto della Corte di appello di Roma, pronunziato in Camera di consiglio, ai termini del precedente art. 25.
[3]Nondimeno, anche per le successioni aperte all'estero, nei limiti di valore e colla riserva espressa nel precedente art. 27, l'Amministrazione del Debito pubblico puo' ammettere la prova diretta, con la produzione dei documenti indicati nello stesso articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva