Art. 28

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[1](Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. D, art. 2 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 - Legge 24 dicembre 1908, numero 750, art. 4).

[2]Per le successioni aperte all'estero del titolare delle rendite nominative o miste, del cessionario, dell'aggiudicatario per sentenza o del creditore ipotecario, il titolo legale a possedere deve risultare da un decreto della Corte di appello di Roma, pronunziato in Camera di consiglio, ai termini del precedente art. 25.

[3]Nondimeno, anche per le successioni aperte all'estero, nei limiti di valore e colla riserva espressa nel precedente art. 27, l'Amministrazione del Debito pubblico puo' ammettere la prova diretta, con la produzione dei documenti indicati nello stesso articolo.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art28 · fonte su Normattiva