Art. 31
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[2]Quando siano esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli dal 22 al 30 inclusivo, l'Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni ed i tramutamenti, salvo soltanto il disposto degli articoli 36 e 48.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva