Art. 33
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[1]Le rendite nominative, benche' mobili, possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, previo consenso dato nei modi indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 22.
[2]Qualora pero' si tratti di tramutare rendita al portatore in rendita nominativa e di sottoporla contemporaneamente ad ipoteca o vincolo, puo' essere prodotta la sola istanza con la firma dell'esibitore delle cartelle.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva