Art. 34
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[1]L'usufrutto vitalizio di rendite nominative non e' ammesso a favore di piu' persone se non congiuntamente.
[2]Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore di una persona e suoi aventi causa o di una corporazione e di qualsivoglia stabilimento, non potra' durare oltre a trent'anni.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva