Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →
[1]Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:
[2]1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa:
[3]2° per deliberazione o per decreto dell'autorita' competente;
[4]3° per sentenza;
[5]4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro trent'anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva