Art. 38

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:

[2]1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa:

[3]2° per deliberazione o per decreto dell'autorita' competente;

[4]3° per sentenza;

[5]4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro trent'anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art38 · fonte su Normattiva