Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Non sono soggette a rinnovazione:

  • a)le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;
  • b)le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.

[2]Le ipoteche a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione, per il tempo stabilito dall'art. 2004 del Codice civile.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art39 · fonte su Normattiva