Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →
Per la cancellazione e la riduzione delle ipoteche e dei vincoli, il consenso deve essere dato nei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva