Art. 44
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[1]Le ipoteche e gli altri vincoli si estinguono pure:
- a)con l'estinguersi dell'obbligazione;
- b)con lo spirare del termine a cui furono limitate;
- c)col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta;
- d)e, in genere, quando si verifichi la cessazione della loro causa, nei casi ammessi dalle leggi.
[2]Per ottenere la cancellazione saranno osservate le modalita' da stabilirsi nel regolamento.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva