Art. 44

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[1]Le ipoteche e gli altri vincoli si estinguono pure:

  • a)con l'estinguersi dell'obbligazione;
  • b)con lo spirare del termine a cui furono limitate;
  • c)col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta;
  • d)e, in genere, quando si verifichi la cessazione della loro causa, nei casi ammessi dalle leggi.

[2]Per ottenere la cancellazione saranno osservate le modalita' da stabilirsi nel regolamento.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art44 · fonte su Normattiva