Art. 47
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[1]Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizione nei casi:
[2]1° di perdita o smarrimento del certificato di iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;
[3]2° di controversia sul diritto a succedere;
[4]3° di fallimento del titolare;
[5]4° di esecuzione per effetto della ipoteca.
[6]All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi, le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario, e notificate direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva