Art. 47

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizione nei casi:

[2]1° di perdita o smarrimento del certificato di iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;

[3]2° di controversia sul diritto a succedere;

[4]3° di fallimento del titolare;

[5]4° di esecuzione per effetto della ipoteca.

[6]All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi, le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario, e notificate direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art47 · fonte su Normattiva