Art. 48

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[1]Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare, od il suo legittimo rappresentante, puo' ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, presentandone domanda con firma debitamente autenticata e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

[2]L'Amministrazione del Debito pubblico ne fara' pubblicare avviso tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno e nelle Borse di commercio.

[3]Il nuovo certificato sara' rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

[4]Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sara' dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art48 · fonte su Normattiva