Art. 50
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Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica Amministrazione saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorita' competente.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva