Art. 51
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[2]Le iscrizioni miste saranno soggette ad opposizione nei casi contemplati nei numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 47; ma la opposizione non impedira' il libero pagamento delle rate semestrali al portatore delle relative cedole che si troveranno gia' emesse.
[3]L'oppositore pero', che abbia adempiuto alle formalita' dalla legge prescritte, potra' ottenere dalla Direzione generale del Debito pubblico un certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetti sopra il nuovo titolo, il quale non sara' emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse al titolo contemplato nell'atto di opposizione.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva