Art. 52
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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, art. 11 - R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361, art. 2 e relativa tabella - Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. D, articolo 1 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 13).
[2]Le citazioni e le notificazioni riguardanti l'Amministrazione del Debito pubblico debbono farsi esclusivamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva