Art. 52

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, art. 11 - R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361, art. 2 e relativa tabella - Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. D, articolo 1 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 13).

[2]Le citazioni e le notificazioni riguardanti l'Amministrazione del Debito pubblico debbono farsi esclusivamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art52 · fonte su Normattiva