Art. 53

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[1]Qualora l'Amministrazione del Debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente puo' richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvedera' con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

[2]Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il richiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.

[3]Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potra' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potra' pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art53 · fonte su Normattiva