Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per le controversie riguardanti la interpretazione delle leggi sul Debito pubblico, rimane ferma la giurisdizione della V sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 23, n. 1, del testo unico di legge sulla giustizia amministrativa, approvato col R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva