Art. 55

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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 36 - Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 6 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. L, art. 8 - Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

[2]La rendita annua del consolidato 3.75-3.50 per cento netto, e quella del consolidato 3 per cento lordo, sono pagate, in due rate uguali, alla scadenza di ogni semestre.

[3]Le rate semestrali del consolidato 3.75-3.50 per cento sono pagate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

[4]Quelle semestrali del consolidato 3 per cento il 1° aprile ed il 1° ottobre.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art55 · fonte su Normattiva