Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]La rendita annua del consolidato 3.75-3.50 per cento netto, e quella del consolidato 3 per cento lordo, sono pagate, in due rate uguali, alla scadenza di ogni semestre.
[3]Le rate semestrali del consolidato 3.75-3.50 per cento sono pagate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.
[4]Quelle semestrali del consolidato 3 per cento il 1° aprile ed il 1° ottobre.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva