Art. 56

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[1](Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 1 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art.)2.

[2]La rendita del consolidato 3.50 per cento netto, di cui all'art. 8, lettera b) e' pagata:

  • a)sui titoli al portatore, all'interno, presso le sezioni di tesoreria dello Stato, e all'estero, nelle piazze destinate per decreto Reale, in rate semestrali scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio;
  • b)sui titoli misti, all'interno, in rate semestrali scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio;
  • c)sui titoli nominativi, all'interno, in rate trimestrali scadenti al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art56 · fonte su Normattiva