Art. 57
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La rendita del consolidato 3.50 per cento netto e' pagata nel Regno, a rate trimestrali, alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva