Art. 58
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[2]Il pagamento delle rate delle rendite al portatore o miste si fa verso consegna delle cedole.
[3]Il pagamento delle rate delle rendite nominative si fa verso quietanza, annotandolo sui titoli nel modo stabilito dal regolamento.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva