Art. 59
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[1]Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come agli articoli 26 e 28.
[2]Quando gli interessi dovuti non superino la somma di L. 2000, e' ammessa la prova diretta della successione, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28.
[3]Ove pero' trattisi di somma inferiore alle L. 100, basta un semplice atto di notorieta', a giustificazione del diritto di successione.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 gennaio 1917 · versione 0 su Normattiva