Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 8 - Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, articoli 1 e 6 - Legge 18 dicembre 1873, n. 1726 articoli 1 e 2).
[2]Le operazioni ammesse e regolate dalla presente legge possono essere chieste all'Amministrazione del Debito pubblico, fuori del luogo di sua sede, a mezzo delle Intendenze di finanza.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva