Art. 60
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[1]Il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potra' effettuarsi anche prima della scadenza in forza di decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti.
[2]Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva