Art. 61
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[1](Legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2ª), articolo unico - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 1 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. L, articoli 2 e 8 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 - Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).
[2]Le cedole semestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti dei debiti pubblici consolidati, di cui nell'articolo 8, sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva