Art. 63
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[1]Le rendite dei debiti redimibili 3.50 per cento e 3 per cento, esenti da ogni imposta presente e futura, da emettersi in conformita' delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228, e per gli scopi in esse determinati, saranno inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico per categorie, del valore capitale di 150 milioni di lire ciascuna pel 3.50 per cento, e di 175 milioni di lire pel 3 per cento.
[2]Ciascuna categoria sara' composta di titoli unitari del valore capitale di lire 500, e di titoli multipli, che potranno essere da lire 2500, da lire 5000, da lire 10,000 e da lire 20.000. Per il debito 3 per cento potranno emettersi titoli summultipli da lire cento.
[3]Gli interessi sui titoli relativi saranno pagati a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva