Art. 66
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E' data facolta' ai portatori delle obbligazioni della ferrovia Cuneo (emissione 1857) e di quelle della ferrovia Vittorio Emanuele, nonche' ai portatori delle obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui, delle ferrovie Livornesi (serie A, B, C, D-1, D-2) della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860), e delle ferrovie Romane (obbligazioni comuni), di conseguirne il tramutamento in nominative e da nominative al portatore, sotto l'osservanza delle formalita' da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva