Art. 67

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[1](Decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), art. 1 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, art. 10 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 11 - Legge 24 dicembre 1908, n. 731, art. 2 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, art. 18 - Legge 15 maggio 1910, n. 228, art. 5).

[2]Sono esenti da bollo, senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa, le domande che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato per le seguenti operazioni riflettenti i vari consolidati, di cui ai precedenti articoli 8 e 9:

  • a)per il tramutamento delle rendite al portatore in nominative o miste;
  • b)per la traslazione delle rendite nominative o miste;
  • c)per il trasporto del pagamento delle rendite nominative da una Cassa ad un'altra;
  • d)per la rinnovazione dei certificati di proprieta', o di usufrutto, quando su questi siano esauriti i compartimenti destinati a segnarvi il pagamento delle rate semestrali, e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siano esaurite le cedole;
  • e)per la semplice riunione delle rendite nominative.

[3]Le stesse agevolezze sono estese ai titoli di rendita redimibile, di cui all'art. 63, alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, nonche' alle altre indicate nel precedente art. 66, per le operazioni sopra specificate, in quanto le operazioni stesse siano consentite dalle loro leggi di origine o dalla presente legge.

[4]Su ciascun titolo da L. 100, da emettersi per i summultipli delle obbligazioni da L. 500 del debito redimibile 3 per cento, di cui all'art. 63, sara' dovuta la tassa di bollo speciale di centesimi 10.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art67 · fonte su Normattiva