Art. 67
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[2]Sono esenti da bollo, senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa, le domande che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato per le seguenti operazioni riflettenti i vari consolidati, di cui ai precedenti articoli 8 e 9:
- a)per il tramutamento delle rendite al portatore in nominative o miste;
- b)per la traslazione delle rendite nominative o miste;
- c)per il trasporto del pagamento delle rendite nominative da una Cassa ad un'altra;
- d)per la rinnovazione dei certificati di proprieta', o di usufrutto, quando su questi siano esauriti i compartimenti destinati a segnarvi il pagamento delle rate semestrali, e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siano esaurite le cedole;
- e)per la semplice riunione delle rendite nominative.
[3]Le stesse agevolezze sono estese ai titoli di rendita redimibile, di cui all'art. 63, alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, nonche' alle altre indicate nel precedente art. 66, per le operazioni sopra specificate, in quanto le operazioni stesse siano consentite dalle loro leggi di origine o dalla presente legge.
[4]Su ciascun titolo da L. 100, da emettersi per i summultipli delle obbligazioni da L. 500 del debito redimibile 3 per cento, di cui all'art. 63, sara' dovuta la tassa di bollo speciale di centesimi 10.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva