Art. 68

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[1](Decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), art. 2 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, art. 10 - Legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 22, n. 16 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 11).

[2]Le ricevute dei titoli dei debiti consolidati e dei debiti redimibili, indicati nel precedente articolo, che si presentino all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni ivi considerate, sono esenti dalla tassa stabilita dall'art. 45 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art68 · fonte su Normattiva