Art. 69
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[1]Legge (testo unico) sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, art. 148, n. 2).
[2]Sono esenti da registrazione, salvo quanto e' dichiarato dall'ultimo capoverso dell'art. 148 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, i titoli del Debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri della Amministrazione del Debito pubblico.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva