Art. 70

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[1]Le ipoteche soggette a rinnovazione ai termini della presente legge, le quali siano state iscritte in epoca anteriore di 30 anni o piu' alla data dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, n. 750, devono essere rinnovate entro un triennio dalla data stessa.

[2]Decorso questo termine senza che siano state regolarmente rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art70 · fonte su Normattiva