Art. 70
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[1]Le ipoteche soggette a rinnovazione ai termini della presente legge, le quali siano state iscritte in epoca anteriore di 30 anni o piu' alla data dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, n. 750, devono essere rinnovate entro un triennio dalla data stessa.
[2]Decorso questo termine senza che siano state regolarmente rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva