Art. 71
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[1](Legge 29 giugno 1871, n. 339 (serie 2ª), art. 5).
[2]La cancellazione dei vincoli, gia' esistenti sulle antiche iscrizioni del Debito pubblico romano, potra', ove la domanda sia fondata, essere ordinata con decreto pronunziato in Camera di consiglio del tribunale civile di Roma, in tutti quei casi nei quali l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di potervi con sufficiente sicurezza aderire sopra i soli documenti presentatile dagli interessati.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva