Art. 72

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[1]La disposizione dell'articolo precedente e' estesa alla cancellazione delle annotazioni d'ipoteche e di vincoli, gia' esistenti sulle rendite di debito pubblico degli altri ex Stati italiani, passate sulle nuove rendite con la unificazione.

[2]La facolta' di pronunziare la cancellazione e' deferita al tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di Roma.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art72 · fonte su Normattiva