Art. 73
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[1]E' proibita la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, qualunque titolo rappresentante valori di Stato.
[2]Le contravvenzioni sono punite colla multa comminata nell'articolo 142 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.
[3]Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscate, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva