Art. 76
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[1]Il Governo del Re provvedera' alla pubblicazione di un regolamento generale per la esecuzione del presente testo unico.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[3]Il ministro del tesoro
[4]TEDESCO.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva