Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita', i limiti e le procedure relativi:

  • a)al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
  • b)ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonche' alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

Testo vigente dal 14 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-08;213~art2 · fonte su Normattiva