Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari
Art. 2 — Regolamento di attuazione
Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita', i limiti e le procedure relativi:
- a)al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
- b)ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonche' alle procedure per la diffusione dei relativi dati.
Testo vigente dal 14 luglio 1997
