Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

  • a)coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  • b)coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.

Testo vigente dal 21 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-04-03;138~art5 · fonte su Normattiva