Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
Art. 5 — Definizione di ipovedenti medio-gravi
Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
- a)coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b)coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
