Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire, con propri decreti, i perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1. Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge, e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' delle difese.

Testo vigente dal 29 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;129~art2 · fonte del testo