Art. 111 codice antimafiaOrgani dell'Agenzia

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Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

  • a)il Direttore;
  • b)il Consiglio direttivo;
  • c)il Collegio dei revisori. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:
  • a)da un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • b)da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
  • c)da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
  • d)dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Testo vigente dal 28 settembre 2011 al 1 gennaio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art111 · fonte su Normattiva