Art. 120 codice antimafiaAbrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  • b)legge 31 maggio 1965, n. 575;
  • c)decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
  • d)articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
  • e)articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
  • f)articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
  • g)articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
  • h)articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  • i)articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
  • l)articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. ((2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  • a)decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  • b)decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
  • c)decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.))

Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art120 · fonte su Normattiva