Art. 13 codice antimafiaRapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta' vigilata

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Testo vigente dal 28 settembre 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art13 · fonte su Normattiva