Art. 13 codice antimafia — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta' vigilata
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Testo vigente dal 28 settembre 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva