Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concessione in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata per l'esistenza di precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem . Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di una evenienza patologica - avendo chiesto il condannato che tra le sentenze divenute irrevocabili venisse eseguita quella a lui meno favorevole (ossia quella che ha inflitto una pena più severe e negato il benefico della pena sospesa) - che non può costituire il presupposto per far valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di eguaglianza. Va escluso, pertanto, che con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio sia costituzionalmente ipotizzabile un intervento volto a riequilibrare la relativa disciplina rispetto a quella stabilita per le ipotesi contemplate dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, cod. proc. pen., evocati dal rimettente quali tertia comparationis . - Sull'ininfluenza, ai fini della violazione dell'art. 3 Cost., delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate ex plurimis , sentenze n. 86/2008 e n. 416/1996; ordinanza n. 385/2008.
PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI, NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA PER I MEDESIMI FATTI, SU ISTANZE PER L' APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER IL CONFLITTO FRA PIU' SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA - POSSIBILITA' - LIMITI.
La disposizione dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale in caso di piu' sentenze di condanna, divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncia la condanna meno grave, revocando le altre, e' riferibile, e quindi applicabile, anche nell'ipotesi di conflitto fra due ordinanze emesse da giudici diversi, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., su istanze di applicazione, nel procedimento esecutivo, della disciplina del reato continuato, ma solo quando entrambi i provvedimenti siano di accoglimento, non, invece, quando uno di essi sia di rigetto. Tale tipo di pronuncia, infatti, essendo comunque sempre resa "rebus sic stantibus", finche' cioe' non vengano prospettati o elementi nuovi o elementi di cui comunque non si sia tenuto conto, non puo' ritenersi irrevocabile ne' percio' equipararsi, quanto all'operativita' del principio del 'ne bis in idem', a quella di accoglimento.
Riguarda ancheart. 671 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - PREVALENZA, IN CASO DI CONFLITTO FRA GIUDICATI, DELLA DECISIONE PIU' FAVOREVOLE AL REO ANCHE SE PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DAL GIUDICE NATURALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN RELAZIONE A UN CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI SU ISTANZE PER L'APPLICAZIONE, NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO, DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, GIUDICE PRECOSTITUITO E SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO - INAMMISSIBILITA'.
Riguardo alla questione proposta, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost. nei confronti dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra giudicati sia eseguito quello derivante dalla decisione del giudice naturale anche se meno favorevole al reo, la errata interpretazione della disposizione impugnata e le anomale vicende processuali, sulla base della quale e in seguito alle quali la questione stessa e' stata sollevata, non consentono alla Corte costituzionale di pronunciarsi. Nel caso di specie, infatti, il conflitto - risolto dalla Cassazione, in base al principio del "favor rei", con decisione vincolante per il giudice rimettente che percio' ha impugnato la norma di legge su cui la stessa decisione si fonda - si pone fra due ordinanze (rispettivamente delle Corti di appello di Cagliari e di Milano) emesse su istanze, presentate ad entrambe, in tempi diversi, dalla stessa persona, per l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato. Al primo di tali provvedimenti (della Corte d'appello di Cagliari) pero', trattandosi di una statuizione di rigetto e quindi non irrevocabile, la norma censurata non e' riferibile e pertanto, sotto questo aspetto, mancando la stessa condizione per ravvisare la dedotta compromissione dei parametri costituzionali, deve escludersi che con la ordinanza di rimessione sia stata effettivamente formulata una questione di legittimita' costituzionale. A sua volta, poi, la seconda ordinanza (della Corte di Milano) - contenente la statuizione (di accoglimento) piu' favorevole, e percio' in forza della intervenuta decisione della Cassazione, da eseguire - e' stata riconosciuta dalla stessa Cassazione - per il mancato accertamento della propria competenza da parte del giudice che l'ha pronunciata ed altre omissioni - viziata da "manifesta ed oggettiva illegalita', anche se coperta dal formale passaggio in giudicato", in tal modo finendo col realizzare una di quelle situazioni patologiche non suscettibili, in quanto estranee al sistema, di apprezzamento in sede di sindacato di costituzionalita'. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Riguarda ancheart. 671 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - PREVALENZA, IN CASO DI CONFLITTO FRA GIUDICATI, DELLA DECISIONE PIU' FAVOREVOLE AL REO, ANCHE SE PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DAL GIUDICE NATURALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN RELAZIONE A UN CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI SU ISTANZE PER L'APPLICAZIONE, NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO, DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, GIUDICE PRECOSTITUITO E SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - RICHIESTA DI MANIPOLAZIONE NORMATIVA NON PRATICABILE ATTRAVERSO UNA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il 'petitum' divisato dal giudice 'a quo' nell'impugnare - in relazione al conflitto insorto fra due ordinanze su istanze presentate, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., per l'applicazione della disciplina del reato continuato - l'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate per i medesimi fatti contro la stessa persona, debba essere eseguita quella derivante dalla decisione del "giudice naturale, anche se meno favorevole al reo", tende non tanto alla soppressione della regola - su cui la disposizione in questione si fonda - del "favor rei", ma piuttosto alla creazione di un diverso principio che ne circoscriva la incondizionata operativita'. Il che pero' implica scelte, intrinsecamente connesse con la complessa problematica del conflitto fra giudicati, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, onde la preclusione del richiesto intervento della Corte costituzionale, trattandosi di materia riservata al legislatore. (Inammissibilita', sotto il su indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massime precedenti.
Riguarda ancheart. 671 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - SENTENZA DEL G.I.P. DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA OBLAZIONE - SUCCESSIVA PRONUNCIA IN GIUDIZIO, SULLO STESSO FATTO, CON SENTENZA DI CONDANNA - RITENUTA PREVALENZA DI QUEST' ULTIMO PROVVEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON IRRAGIONEVOLE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 'FAVOR REI' - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA SENTENZA DEL G.I.P., IN REALTA' DI PROSCIOGLIMENTO, SIA QUALIFICABILE COME SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NON FONDATEZZA.
Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, e' quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalita' formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor rei', riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).