Art. 36 codice antimafia — Relazione dell'amministratore giudiziario
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L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: ((a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonche' i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati));
- b)il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
- c)gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- d)in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili; ((e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41)). La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per non piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. ((4. La cancelleria da' avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalita' stabilite dal giudice delegato))
Testo vigente dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025 · versione 21 su Normattiva