Art. 53 codice antimafia — Limite della garanzia patrimoniale
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I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.
Testo vigente dal 28 settembre 2011 al 1 gennaio 2014 · versione 0 su Normattiva