Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
sentenza 24/2019massima n. 42469 Riguarda ancheart. 16 Codice antimafiaart. 1 Codice antimafiaart. 4 Codice antimafiaart. 8 Codice antimafiaart. 20 Codice antimafiaart. 24 Codice antimafiae altri 4
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Tipologia e presupposti oggettivi - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché quella promossa dal Tribunale di Padova sul corrispondente art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tali disposizioni si limitano a disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale e i loro presupposti oggettivi, mentre i diversi petita enunciati dai rimettenti riguardano esclusivamente l'individuazione dei potenziali destinatari delle misure.
sentenza 24/2019massima n. 42475 Riguarda ancheart. 3 legge 1423/1956
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Disciplina - Denunciata violazione del principio convenzionale di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La stessa ordinanza di rimessione dà atto che nel giudizio principale dovrebbero trovare applicazione, ratione temporis , le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956, nonché (in riferimento alle misure patrimoniali) l'art. 19 della legge n. 152 del 1975.
sentenza 24/2019massima n. 42479 Riguarda ancheart. 1 Codice antimafiaart. 4 Codice antimafiaart. 16 Codice antimafiaart. 20 Codice antimafiaart. 24 Codice antimafia
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno - Destinatari - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Denunciata violazione del principio di sufficiente tassatività delle misure restrittive della libertà personale, anche in via convenzionale - Disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Il decreto legislativo indicato non è applicabile ratione temporis nel giudizio a quo , posto che la stessa ordinanza di rimessione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura patrimoniale adottata prima della sua entrata in vigore.
sentenza 24/2019massima n. 42484 Riguarda ancheart. 1 Codice antimafiaart. 4 Codice antimafiaart. 8 Codice antimafia