Art. 74 codice antimafiaReati del pubblico ufficiale

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonche' il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo vigente dal 28 settembre 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art74 · fonte su Normattiva